L'Ordine professionale è l'organo investito, per legge, dei poteri di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale.

È dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati dall'abilitazione all'esercizio di una medesima attività.

Lo Stato attribuisce all'Ordine la funzione di garantire la correttezza dell'esercizio della professione, realizzando la tutela:

  • dell'interesse generale della collettività;
  • dell'interesse particolare delle ostetriche;
  • dell'interesse del/della singolo/a professionista.

L'Ordine è un Ente:

  • territoriale - la sfera di competenza è limitata per legge ad un determinato territorio;
  • necessario - è voluto dalla legge;
  • obbligatorio - l'iscrizione ad esso è condizione inderogabile per l'esercizio della professione;
  • autarchico - ha potestà di autoregolamentarsi ed auto amministrarsi;
  • democratico - all'elezione del consiglio direttivo partecipano tutti gli iscritti, con votazione segreta.

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e la convocazione elettorale deve avvenire entro il mese di novembre del terzo anno, quindi in prossimità della scadenza del direttivo in carica. All'elezione possono partecipare tutte/i le/gli iscritti all'albo e le/i consigliere/i uscenti. L'elezione dei componenti avviene a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto. L'elettore può dare il suo voto a qualunque collega appartenente all'Ordine.

Compiti dell'Ordine

All'Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  • compilare e tenere l'albo degli iscritti pubblicandolo al principio di ogni anno;
  • vigilare sul decoro e sull'indipendenza dell'ordine stesso;
  • designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • promuovere e favorire le iniziative volte a facilitare l'aggiornamento professionale;
  • offrire le proprie competenze alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono interessare la categoria professionale ostetrica;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti delle/gli iscritte/i all'albo;
  • si interpone, se richiesto, nelle controversie tra iscritto ed iscritto, o fra iscritto e persona o ente a favore dei quali l'iscritto abbia prestato o presti la propria opera professionale, procurando la conciliazione della vertenza o dando il proprio parere sulla controversia stessa;
  • provvedere all'amministrazione dei beni spettanti al collegio stesso e proponendo all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa annuale, una tassa di iscrizione all'albo, ed una tassa per il rilascio dei certificati.